Art. 2.
(Comunicazione degli orari).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari degli esercizi di telefonia comunicano alla questura territorialmente competente gli orari di apertura da essi praticati. Essi comunicano altresì, con le medesime modalità, le variazioni di orario almeno dieci giorni prima della loro effettuazione.